(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 31 luglio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005) e, in particolare, l'art. 92, comma 1; Considerato quanto segue: 1. Si rende necessario dare attuazione all'art. 92, comma 1, della legge regionale n. 84/2015, in cui si prevede la riorganizzazione dell'attivita' di governo clinico regionale, attraverso la sperimentazione di un unico organismo regionale; 2. Viene, quindi, istituito l'Organismo toscano per il governo clinico allo scopo di garantire la coerenza complessiva delle attivita' svolte sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, per garantire la funzione strategica di alcuni servizi eliminando duplicazioni di compiti e riducendo i costi e per garantire una gestione univoca sul piano tecnico, pur nel rispetto delle competenze e responsabilita' specifiche; 3. Viene istituito, inoltre, l'Osservatorio per le professioni sanitarie allo scopo di garantire il massimo raccordo tra le funzioni strategiche del servizio sanitario regionale e le funzioni istituzionali degli organi che la normativa prepone alle professioni; 4. Viene soppresso il Consiglio sanitario regionale, le cui funzioni, ovvero l'attivita' di consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria e l'espressione di pareri sui provvedimenti a contenuto tecnico sanitario, sono ora attribuite all'Organismo toscano del governo clinico; 5. Al fine di promuovere la riflessione bioetica ed il vaglio etico quali presupposti per l'attivita' regionale di programmazione e di governo ed in adempimento a normative europee e statali, e' necessario rivedere ed aggiornare la Commissione regionale di bioetica, nonche' i comitati per l'etica clinica ed il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica; 6. Il riordino operato dalla presente legge determina un processo di razionalizzazione delle risorse, in quanto si procede alla riduzione del numero dei componenti di molti organismi e contestualmente si prevede, per i suddetti organismi, la soppressione delle indennita' e la corresponsione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute; 7. Si sottraggono all'applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), gli organismi disciplinati dalla presente legge, ovvero organismi del governo clinico, Organismo toscano per il governo clinico, Osservatorio per le professioni sanitarie e Commissione regionale di bioetica, in quanto si tratta di organismi compiutamente disciplinati dalla specifica legge regionale sul servizio sanitario regionale, nonche' dalle normative nazionali vigenti in tema di incompatibilita' ed inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Approva la presente legge: Art. 1 Regione Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005 1. Al comma 4-octies dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole «del Consiglio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo toscano per il governo clinico».