(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 31 del 31 luglio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista  la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  (Riordino
dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.  40/2005)   e,   in
particolare, l'art. 92, comma 1; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si rende necessario dare  attuazione  all'art.  92,  comma  1,
della  legge  regionale  n.   84/2015,   in   cui   si   prevede   la
riorganizzazione  dell'attivita'  di   governo   clinico   regionale,
attraverso la sperimentazione di un unico organismo regionale; 
    2. Viene, quindi, istituito l'Organismo toscano  per  il  governo
clinico  allo  scopo  di  garantire  la  coerenza  complessiva  delle
attivita' svolte sulla base  degli  indirizzi  dettati  dalla  Giunta
regionale, per garantire la funzione  strategica  di  alcuni  servizi
eliminando  duplicazioni  di  compiti  e  riducendo  i  costi  e  per
garantire una gestione univoca sul piano tecnico,  pur  nel  rispetto
delle competenze e responsabilita' specifiche; 
    3. Viene istituito, inoltre, l'Osservatorio  per  le  professioni
sanitarie allo scopo di garantire il massimo raccordo tra le funzioni
strategiche  del  servizio  sanitario   regionale   e   le   funzioni
istituzionali degli organi che la normativa prepone alle professioni; 
    4. Viene soppresso  il  Consiglio  sanitario  regionale,  le  cui
funzioni,  ovvero   l'attivita'   di   consulenza   in   materia   di
organizzazione e programmazione sanitaria e l'espressione  di  pareri
sui provvedimenti a contenuto tecnico sanitario, sono ora  attribuite
all'Organismo toscano del governo clinico; 
    5. Al fine di promuovere la riflessione  bioetica  ed  il  vaglio
etico quali presupposti per l'attivita' regionale di programmazione e
di governo ed in  adempimento  a  normative  europee  e  statali,  e'
necessario  rivedere  ed  aggiornare  la  Commissione  regionale   di
bioetica, nonche' i comitati per l'etica clinica ed il Comitato etico
regionale per la sperimentazione clinica; 
    6. Il riordino operato dalla presente legge determina un processo
di  razionalizzazione  delle  risorse,  in  quanto  si  procede  alla
riduzione  del  numero  dei   componenti   di   molti   organismi   e
contestualmente si prevede, per i suddetti organismi, la soppressione
delle  indennita'  e  la  corresponsione  dei  rimborsi  delle  spese
effettivamente sostenute; 
    7.  Si  sottraggono  all'applicazione  della  legge  regionale  8
febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni  e  di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), gli
organismi disciplinati dalla presente  legge,  ovvero  organismi  del
governo  clinico,  Organismo  toscano   per   il   governo   clinico,
Osservatorio per le professioni sanitarie e Commissione regionale  di
bioetica, in quanto si tratta di organismi compiutamente disciplinati
dalla specifica legge regionale  sul  servizio  sanitario  regionale,
nonche' dalle normative nazionali vigenti in tema di incompatibilita'
ed   inconferibilita'   degli   incarichi   presso    le    pubbliche
amministrazioni. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Regione 
              Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005 
 
  1. Al comma 4-octies dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio
2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le  parole
«del Consiglio sanitario regionale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'Organismo toscano per il governo clinico».